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approfondimenti fiscali
La Fiscalità nella circolazione
di opere d’arte
Il mercato dell’arte si configura non solo come un ambito culturale e professionale per artisti e curatori, ma anche come un settore economico di rilievo, capace di attrarre l’interesse di investitori, collezionisti, istituzioni e professionisti. La regolamentazione fiscale e normativa che ne disciplina le dinamiche risulta tuttavia eterogenea a livello internazionale, con significative differenze da un ordinamento all’altro. In questo contesto, un’analisi comparativa si rivela essenziale per cogliere le opportunità e affrontare le criticità che caratterizzano le operazioni transfrontaliere nel mondo dell’arte.
Nel tentativo di offrire una panoramica organica, sono stati presi in esame alcuni tra i Paesi più rilevanti – sia europei che extraeuropei – per comprendere come differenti sistemi giuridico-fiscali si rapportino alla circolazione, alla detenzione e alla trasmissione delle opere d’arte.
Sezione a cura dello Studio Lombard DCA
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Persone fisiche
Nel Regno Unito, le plusvalenze sulle opere d’arte sono soggette a Capital Gains Tax (CGT) con aliquote fino al 28% che possono essere ridotte a 24% per i redditi più elevati. Inoltre, ci sono esenzioni per oggetti di valore inferiore a £6.000. Mentre, le opere detenute a fini personali (cioè, non per scopi commerciali) possono essere esentate.
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Persone giuridiche
Nel Regno Unito, le società pagano un'imposta sulle società (Corporation Tax) del 25% se realizzano profitti superiori a £250.000. Le imprese con profitti fino a £50.000 continuano a beneficiare di un’aliquota ridotta del 19%, mentre quelle con profitti compresi tra £50.000 e £250.000 sono soggette a un’aliquota intermedia, applicata tramite il meccanismo del "marginal relief".
Sono ammesse deduzioni per i costi direttamente connessi all’attività di compravendita.
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Persone fisiche e giuridiche a confronto: da un punto di vista fiscale, il possesso e la vendita di opere d’arte per chi è più vantaggioso?
Nel Regno Unito, il trattamento fiscale delle opere d’arte presenta un equilibrio interessante tra persone fisiche e giuridiche, ma con un certo vantaggio per queste ultime, specialmente quando l’arte viene gestita come asset patrimoniale o d’investimento.
Per gli individui, la tassazione dipende in larga misura dal tipo di transazione e dal valore delle opere. Quando un collezionista privato vende un’opera, può essere soggetto alla Capital Gains Tax (CGT), la cui aliquota può arrivare fino al 20%, a seconda del reddito. In alcuni casi, se l’opera è classificata come chattel (un bene mobile di valore), possono esserci delle esenzioni fiscali parziali o totali, ma solo entro determinati limiti economici. È prevista anche una riduzione dell’imposta in caso di donazione a enti riconosciuti, come musei pubblici, ma l’accesso a questi benefici resta piuttosto selettivo.
Dall’altro lato, le persone giuridiche -in particolare trust, fondazioni o società d’investimento- dispongono di un arsenale fiscale più sofisticato. Possono, ad esempio, utilizzare il meccanismo del roll-over relief, che consente di rinviare la tassazione sui guadagni reinvestendo in altri beni d’arte. Un altro strumento molto rilevante è l’Acceptance in Lieu Scheme, grazie al quale è possibile trasferire opere allo Stato in cambio di una riduzione sull’imposta di successione, una soluzione spesso adottata da famiglie nobiliari o collezionisti storici.
In più, la posizione di Londra come uno dei principali hub del mercato globale dell’arte offre alle persone giuridiche un vantaggio strategico: la possibilità di operare in un ambiente fortemente strutturato, dove gallerie, case d’asta e servizi professionali sono pienamente integrati con le esigenze legali e fiscali di chi tratta arte come capitale.
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Tassazione su successioni e donazioni
Nel Regno Unito, l’Inheritance Tax si applica con un’aliquota del 40% sulla parte del patrimonio che supera la soglia esente di £325.000 per individuo. Sono previste esenzioni per i trasferimenti tra coniugi e per le donazioni a enti di beneficenza registrati.
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Disposizioni fiscali per trust e fondazioni
Nel Regno Unito, il sistema dei trust è piuttosto articolato e si basa su tre forme principali, ciascuna con caratteristiche e regimi fiscali differenti.
La prima è quella dei Bare Trusts, dove i beneficiari sono considerati i veri e propri proprietari dei beni in trust. Di conseguenza, sono loro a essere tassati direttamente sul reddito prodotto da tali beni, come se li possedessero direttamente.
Un’altra forma comune è l’Interest in Possession Trust, in cui il beneficiario ha il diritto di ricevere il reddito generato dai beni del trust per tutta la durata della sua vita (o per un periodo determinato). In questo caso, il reddito è tassato direttamente in capo al beneficiario, con aliquote che, generalmente, si aggirano attorno al 20% per gli interessi e al 7,5% per i dividendi, salvo specifiche eccezioni.
Infine, ci sono i Discretionary Trusts, che attribuiscono ai trustee un ampio potere discrezionale nel decidere se, quando e a chi effettuare le distribuzioni. Questo tipo di trust è soggetto a una tassazione più pesante: il reddito da interessi e altri proventi può essere tassato fino al 45%, mentre i dividendi subiscono un’aliquota del 39,35%. Tuttavia, quando il reddito viene effettivamente distribuito, i beneficiari possono ricevere un credito d’imposta per quanto già versato dal trust.
Per quanto riguarda le fondazioni, il diritto inglese non prevede una figura equivalente a quella delle fondazioni di diritto continentale, intese come entità giuridiche autonome. Tuttavia, esistono le cosiddette charitable trusts, che sono utilizzate per fini filantropici o benefici. Queste godono di un regime fiscale agevolato: sono generalmente esenti da imposte sul reddito (income tax) e sulle plusvalenze (capital gains tax). Per poter usufruire di tali esenzioni, però, devono essere registrate presso la Charity Commission e rispettare precisi obblighi di trasparenza e rendicontazione.
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Vendita all'interno dei confini nazionali
IVA sulla vendita di opere d'arte
20%
IVA su transazioni all’interno dei confini nazionali
Nel Regno Unito, l’aliquota standard dell’IVA è del 20%. I rivenditori possono optare per il regime del margine, che consente di applicare l'IVA solo sul margine di profitto, piuttosto che sull'intero prezzo di vendita, come indicato nella VAT Notice 718. Questo è particolarmente vantaggioso per il commercio di opere d'arte usate o acquistate da privati.
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IVA e imposte doganali su transazioni che attraversano i confini nazionali
Vendita oltre i confini nazionali
IVA sull'importazione di opere d'arte
5%
eccetto per l'ammissione temporanea, che permette di importarle senza pagare subito IVA e dazi
le esportazioni
sono generalmente esenti da IVA
Nel Regno Unito, quando si importano opere d’arte, l’aliquota IVA applicata è generalmente ridotta al 5%, molto più bassa rispetto alla tariffa standard del 20%. Inoltre, esiste un regime chiamato “ammissione temporanea” che consente di importare opere d’arte senza pagare subito l’IVA e i dazi doganali, a patto che queste vengano riesportate entro quattro anni. Questo sistema è pensato per favorire il mercato artistico e facilitare l’ingresso temporaneo di opere nel paese.
Per quanto riguarda le esportazioni, invece, le opere d’arte vendute verso paesi al di fuori del Regno Unito sono generalmente esenti da IVA. Naturalmente, per poter beneficiare di questa esenzione, è fondamentale fornire una documentazione adeguata che provi l’effettiva esportazione del bene.
All’interno del Regno Unito, le vendite di opere d’arte sono soggette all’aliquota standard del 20%, ma spesso si applica il cosiddetto regime del margine. Questo permette ai rivenditori di tassare solo il margine di profitto invece dell’intero prezzo di vendita, una misura che agevola particolarmente il commercio di opere usate o acquistate da privati.
Infine, va ricordato che dopo la Brexit il Regno Unito ha introdotto regole doganali più rigorose, rendendo fondamentale una gestione attenta e precisa della documentazione per tutte le operazioni di importazione ed esportazione.
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Misure fiscali a favore del mecenatismo
Nel Regno Unito, il Cultural Gifts Scheme permette di ottenere una deduzione fiscale pari al 30% del valore dell’opera donata per gli individui e al 20% per le aziende, a condizione che la donazione sia destinata a enti pubblici riconosciuti. Il regime è previsto dal Heritage Act 2009.
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Antiriciclaggio
Nel Regno Unito, gli operatori del mercato dell’arte sono soggetti a stringenti normative antiriciclaggio in base ai Money Laundering Regulations del 2017, aggiornati nel 2019 e nel 2020. Tali disposizioni impongono l’applicazione di obblighi di KYC (Know Your Customer) per tutte le transazioni pari o superiori a 10.000 euro, con l’obbligo di registrazione presso HM Revenue & Customs (HMRC).
Gli Art Market Participants (AMP) – ovvero operatori come gallerie, mercanti d’arte e case d’asta – devono:
- Effettuare una valutazione del rischio della propria attività e applicare misure di due diligence sui clienti;
- Registrarsi obbligatoriamente presso l’HMRC come soggetti vigilati ai fini antiriciclaggio;
- Nominare un responsabile della conformità e un officer incaricato delle segnalazioni sospette (nominated officer);
- Assicurare la formazione del personale in materia di normative AML;
- Segnalare qualsiasi attività sospetta alla National Crime Agency (NCA).
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Aggiornamenti normativi
Nel Regno Unito, a partire dal 14 maggio 2025, gli AMP dovranno anche rispettare nuovi obblighi di segnalazione legati alle sanzioni finanziarie, ampliando ulteriormente il perimetro dei controlli e delle responsabilità. Questa evoluzione normativa conferma l’intenzione del Regno Unito di mantenere elevati standard di trasparenza e tracciabilità nel mercato dell’arte.
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