04 Giugno 2025 Artforum, "Diana Anselmo" | 16 Aprile 2025 Frieze, "Must-See: The Tears of Karl Lagerfeld" | 16 Aprile 2025 Süddeutsche Zeitung Magazin, "Mit welcher Haltung kommt man in der Kunstwelt am weitesten, Maurizio Cattelan?" | 09 Aprile 2025 The Berliner, "Consider Listening: An exhibition urging calm amidst outrage" | 02 Aprile 2025 Wallpaper, "Aboard Gio Ponti's colourful Arlecchino train in Milan, a conversation about design with Formafantasma" | 26 Marzo 2025 Frieze, "Diego Marcon’s Films Conjure a Familiar, Grotesque World" | 19 Marzo 2025 Arts Hub, "1500-degree molten steel installation, inspired by Caravaggio, to drip from the ceiling of Mona" | 15 Maggio 2024 Frieze, "Silvia Rosi Gives Voice to Her Parents’ Migration Story" | 30 Marzo 2024 The Korea Times, "Foreigners Everywhere: Artist duo who inspired this year's Venice Biennale lands in Seoul" | 07 Febbraio 2024 Artnet News, "Ceramics Are as Contemporary as a Smartphone: Chiara Camoni on Her Tactile Sculptures"
approfondimenti fiscali
La Fiscalità nella circolazione
di opere d’arte
Il mercato dell’arte si configura non solo come un ambito culturale e professionale per artisti e curatori, ma anche come un settore economico di rilievo, capace di attrarre l’interesse di investitori, collezionisti, istituzioni e professionisti. La regolamentazione fiscale e normativa che ne disciplina le dinamiche risulta tuttavia eterogenea a livello internazionale, con significative differenze da un ordinamento all’altro. In questo contesto, un’analisi comparativa si rivela essenziale per cogliere le opportunità e affrontare le criticità che caratterizzano le operazioni transfrontaliere nel mondo dell’arte.
Nel tentativo di offrire una panoramica organica, sono stati presi in esame alcuni tra i Paesi più rilevanti – sia europei che extraeuropei – per comprendere come differenti sistemi giuridico-fiscali si rapportino alla circolazione, alla detenzione e alla trasmissione delle opere d’arte.
Sezione a cura dello Studio Lombard DCA
© La riproduzione dei contenuti è riservata
Persone fisiche
In Italia la compravendita di opere d’arte effettuata da una persona fisica comporta imposizione tributaria qualora il soggetto eserciti professionalmente e normalmente il commercio di opere d'arte e figuri quindi come “mercante d’arte”. In questo caso, il reddito generato viene considerato "reddito d'impresa” e tassato secondo le aliquote progressive IRPEF che vanno dal 23 al 43%, più i supplementi regionali (1,23 - 3,33%) e municipali (0 - 0,8%).
Anche nel caso di assenza di un’effettiva attività commerciale abituale, può accadere che il soggetto agisca come "speculatore occasionale" e sia dunque soggetto ad imposizione tributaria per il reddito generato, considerato "reddito diverso". Nel caso in cui il soggetto sia un privato collezionista, la vendita di opere d’arte non è tassabile.
Per capire se e come il reddito è tassabile, è quindi necessario analizzare elementi fattuali quali il numero di vendite, la loro frequenza, il fine ultimo della vendita e l'esistenza di uno spazio per la vendita e la commercializzazione delle opere d'arte.
Ad esempio, le autorità fiscali hanno escluso la natura commerciale dei redditi che un'associazione senza scopo di lucro (che, ai fini dell'imposta sul reddito italiana, è assimilabile a una persona fisica) ha ottenuto dalla vendita di opere d'arte ricevute in donazione: tali vendite non costituiscono un'attività commerciale e, come tali, non sono imponibili.
© La riproduzione dei contenuti è riservata
Persone giuridiche
In Italia nel caso in cui l'acquisto e la vendita di opere d'arte rappresentino l'attività principale di un'entità giuridica, le opere d'arte sono registrate come inventario e la differenza tra l'inventario iniziale e quello finale è considerata parte del reddito d'impresa imponibile, così come il costo d'acquisto e il prezzo di vendita.
Nel caso in cui la compravendita di opere d'arte non rappresenti l'attività principale, le opere d'arte sono registrate tra le attività non correnti. Al momento della vendita, alla persona giuridica viene attribuita una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile, determinata come la differenza tra il prezzo di vendita e il costo dell’opera. Si noti che il costo di acquisto non può essere ammortizzato, a causa della natura particolare e unica del bene e della sua vita economica indefinita.
L’imposta che si applica alle società di capitali è l’IRES (tassa sugli utili) con aliquota del 24%, più l’IRAP (tassa regionale) con aliquota del 3,9%.
© La riproduzione dei contenuti è riservata
Persone fisiche e giuridiche a confronto: da un punto di vista fiscale, il possesso e la vendita di opere d’arte per chi è più vantaggioso?
In Italia per i puri collezionisti, la proprietà di opere d'arte attraverso persone giuridiche non è consigliabile dal punto di vista fiscale, dal momento che la vendita di opere effettuata da collezionisti privati non comporta alcuna tassazione sul reddito (mentre quella effettuata da persone giuridiche sì).
Per i commercianti d'arte, si dovrebbe fare un confronto tra le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le aliquote dell'imposta sul reddito delle società (IRES e IRAP), tenendo conto anche della tassazione dei dividendi distribuiti.
© La riproduzione dei contenuti è riservata
Tassazione su successioni e donazioni
In Italia se il defunto/ donatore è residente in Italia, l'imposta di successione/ donazione è dovuta sui beni detenuti sia in Italia che all'estero, mentre se non è residente in Italia, l'imposta è dovuta solo sui beni detenuti in Italia.
Le aliquote applicabili sono le seguenti:
- 4% per i trasferimenti effettuati a favore del coniuge o dei parenti in linea diretta da applicare sul valore complessivo netto che supera la soglia di € 1.000.000;
- 6% per i trasferimenti effettuati a favore di fratelli o sorelle, da applicare sul valore netto complessivo che supera la soglia di € 100.000;
- 6% per i trasferimenti effettuati a favore di altri parenti fino al quarto grado, parenti in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare al valore netto totale;
- 8% per i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti sul valore netto totale, senza applicazione di alcuna soglia.
La base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni, di norma, è costituita dal valore di mercato dei beni al momento del trasferimento di proprietà.
Per la successione di opere d'arte, è previsto un criterio forfettario (art. 9 Testo Unico sulle successioni e donazioni): gioielli e mobilia (tra cui rientrano le opere d’arte) si considerano compresi nell'attivo ereditario "per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore”.
Questo regime di incentivazione non si applica se le opere d'arte sono conservate in luoghi diversi dall'abitazione principale (ad esempio, caveau di sicurezza); in questo caso, si applica l'aliquota ordinaria al valore di mercato.
Se le opere d'arte sono soggette a vincoli (in base a specifiche disposizioni del Codice dei Beni Culturali) sono esenti dall'imposta di successione e donazione. Inoltre, i trasferimenti ad altri soggetti particolari (ad esempio, a qualche tipo di beneficenza) non sono soggetti all'imposta.
© La riproduzione dei contenuti è riservata
Disposizioni fiscali speciali per trust e fondazioni
In Italia i beni (e quindi le opere d’arte) trasferite tramite trust sono soggetti all’imposta di successione e donazione secondo le aliquote e le esenzioni indicate al paragrafo precedente. In questo caso, il grado di parentela che rileva è quello che intercorre tra il disponente e il beneficiario. L’imposta è dovuta nel momento in cui vengono devoluti i beni vincolati in trust ai beneficiari.
I trasferimenti a favore di associazioni e fondazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo una o più finalità di pubblica utilità, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, così come quelle a favore di ONLUS che perseguono finalità di solidarietà sociale.
© La riproduzione dei contenuti è riservata
IVA su transazioni all’interno dei confini nazionali
Vendita all'interno dei confini nazionali
IVA sulla vendita di opere d'arte
22%
IVA ridotta al 10%
se il venditore è l'artista dell'opera o i suoi eredi/legatari
In Italia l’aliquota IVA ordinaria applicabile alla vendita di un’opera d’arte è pari al 22%. Esistono tuttavia alcune eccezioni e misure particolari degne d’attenzione.
Nel caso in cui coloro che effettuano la vendita siano l’autore dell’opera o i suoi eredi/legatari, l’aliquota IVA scende al 10%.
Nel caso di gallerie d’arte, case d’asta e tutti coloro che esercitano come professione abituale il commercio di opere d’arte, si può godere del regime del margine, vale a dire che l’IVA è applicata solo sulla differenza tra il prezzo di vendita dell’opera e il suo costo di acquisto al lordo dell’imposta.
Perché si possa beneficiare del regime del margine, è necessario che i beni siano stati acquistati da soggetti privati. Il regime del margine prevede tre metodi di calcolo dell’IVA:
- Analitico: l’IVA si applica sul margine di ogni singola cessione e l’IVA sugli acquisti è indetraibile. Vale per tutti i soggetti passivi che effettuano con carattere abituale cessioni di opere d’arte e ai soggetti (come imprenditori e professionisti) che effettuano occasionalmente cessioni di opere d’arte.
- Forfettario: l’IVA si applica su un margine determinato forfettariamente pari al 60% del prezzo di vendita. È il regime che si applica per coloro che effettuano commercio di beni usati in forma esclusivamente ambulante e nel caso in cui manchi il prezzo di acquisto dei beni oggetto della cessione.
- Globale: l’IVA si applica sul margine totale di un periodo mensile o trimestrale, e non sulla base delle singole operazioni effettuate. È poco utilizzato nell’ambito della compravendita di opere d’arte.
In ogni caso, si precisa che tali soggetti possono comunque scegliere per ogni cessione quale regime IVA applicare (se regime del margine o quello ordinario).
© La riproduzione dei contenuti è riservata
IVA e imposte doganali su transazioni che attraversano i confini nazionali
Vendita oltre i confini nazionali
IVA sull'importazione di opere d'arte
10%
a eccezione di mostre o fiere (ammissione temporanea), e in caso di importazione per la vendita
In Italia per l'importazione di opere d'arte, oggetti d'antiquariato o da collezione, l'aliquota IVA è ridotta al 10% anziché al 22%. L'importazione di opere d'arte, oggetti da collezione o di antiquariato è esente da dazi doganali, sia in caso di mostre o fiere (ammissione temporanea), sia in caso di importazione per la vendita.
I beni depositati o importati nei cosiddetti porti franchi (magazzini che vengono considerati fuori dalla linea doganale) non sono soggetti ad alcun accertamento, verifica o corresponsione di dazi doganali e IVA, almeno finché i beni non vengono trasferiti all’interno del territorio dello stato. Le opere d'arte possono essere immagazzinate nei porti franchi per un periodo di tempo illimitato.
In caso di vendita di opere d’arte al di fuori dei confini nazionali vale quanto segue:
- In caso di Paese UE:
- Se l’acquirente è un soggetto senza partita IVA, si applica l’IVA italiana.
- Se l’acquirente è un soggetto con partita IVA, si applica l’IVA del Paese di destinazione. Tuttavia, nel caso in cui il regime IVA applicato sia quello del margine, si applica l’IVA italiana.
In caso di Paese extra-UE: le operazioni sono considerate non imponibili ai fini IVA, a prescindere dal tipo di acquirente. Questo principio è stabilito dall’articolo 8 del DPR n. 633/1972.
Tuttavia, è necessario considerare che per tutte le casistiche di esportazioni per alcune opere d’arte può essere richiesta un’autorizzazione preventiva. In particolare, può essere necessario ottenere l’Attestato di Libera Circolazione, rilasciato dagli Uffici Esportazione competenti del Ministero della Cultura. Tale obbligo è previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio agli articoli 65 e seguenti, che disciplinano la circolazione internazionale dei beni culturali.
© La riproduzione dei contenuti è riservata
Misure fiscali a favore del mecenatismo
In Italia la principale misura a sostegno del mecenatismo artistico e culturale è rappresentata dal c.d. Art bonus, un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. Il credito d’imposta, che spetta sia a persone fisiche che imprese ed enti non commerciali, è pari al 65% dell’importo donato, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo (1/3 per anno). Il credito d’imposta non può superare il limite del 15% del reddito imponibile, in caso di persone fisiche ed enti non commerciali, e il 5 per mille dei ricavi annui, in caso di imprese.
Per beneficiare dell’Art bonus, le donazioni devono supportare i seguenti interventi:
- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, ecc.) delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione e di altri soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, festival, circuiti di distribuzione ecc.);
- realizzazione di nuove strutture o restauro e di quelle esistenti, di enti che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Una misura più generale a sostegno del settore no profit garantisce sgravi fiscali a chiunque effettui erogazioni liberali a favore di enti pubblici e privati senza scopo di lucro, tra cui possono rientrare quelli operanti nel settore dell’arte e della cultura. In linea generale, alle persone fisiche viene riconosciuta una detrazione di imposta (IRPEF) pari al 19% o al 26% a seconda del soggetto beneficiario, mentre alle imprese viene concessa una deduzione totale o parziale a seconda del soggetto destinatario delle liberalità.
© La riproduzione dei contenuti è riservata
Antiriciclaggio
In Italia, gli operatori del mercato dell’arte devono adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 aggiornato con il D.Lgs. 125/2019 per transazioni superiori a 10.000 euro.
© La riproduzione dei contenuti è riservata
Aggiornamenti normativi
In Italia le vendite di opere d’arte da parte di artisti o eredi sono soggette ad IVA al 10% (art. 39, D.L. 41/1995). Le altre vendite sono tassate al 22%, con possibilità di applicare il regime del margine. Il D.L. Cultura n. 201/2024 non ha introdotto modifiche alla riduzione dell’IVA.
La Legge Delega n. 111/2023 prevede la possibilità di tassare le plusvalenze da collezionismo, ma non è ancora attuata.
© La riproduzione dei contenuti è riservata