Il presente sito utilizza i cookie di tracciamento al fine di valutare la provenienza ed il comportamento dell'utente.
Clicca su ACCETTO per consentire l'utilizzo dei Cookies oppure clicca su DECLINO per proseguire in forma anonima

04 Giugno 2025 Artforum, "Diana Anselmo" | 16 Aprile 2025 Frieze, "Must-See: The Tears of Karl Lagerfeld" | 16 Aprile 2025 Süddeutsche Zeitung Magazin, "Mit welcher Haltung kommt man in der Kunstwelt am weitesten, Maurizio Cattelan?" | 09 Aprile 2025 The Berliner, "Consider Listening: An exhibition urging calm amidst outrage" | 02 Aprile 2025 Wallpaper, "Aboard Gio Ponti's colourful Arlecchino train in Milan, a conversation about design with Formafantasma" | 26 Marzo 2025 Frieze, "Diego Marcon’s Films Conjure a Familiar, Grotesque World" | 19 Marzo 2025 Arts Hub, "1500-degree molten steel installation, inspired by Caravaggio, to drip from the ceiling of Mona" | 15 Maggio 2024 Frieze, "Silvia Rosi Gives Voice to Her Parents’ Migration Story" | 30 Marzo 2024 The Korea Times, "Foreigners Everywhere: Artist duo who inspired this year's Venice Biennale lands in Seoul" | 07 Febbraio 2024 Artnet News, "Ceramics Are as Contemporary as a Smartphone: Chiara Camoni on Her Tactile Sculptures"

approfondimenti normativi

L'arte oltre i suoi confini

La circolazione internazionale delle opere d’arte è una costante della storia.  Ciò che è mutato nel tempo è il valore che le comunità hanno attribuito a tali beni, a lungo considerati unicamente in virtù del loro pregio estetico e come strumento di manifestazione del potere, quest’ultimo assiduo (e interessato) committente.  A partire dal XIX secolo, le opere d’arte hanno progressivamente acquisito un valore identitario, divenendo elementi attorno ai quali le collettività si riconoscono e si aggregano.  Oggi il “bene culturale” è definito, in senso ampio, come “testimonianza avente valore di civiltà” (Commissione Franceschini, 1964). L’oggetto materiale che ne costituisce il supporto va dunque considerato non solo nella sua fisicità, ma quale veicolo di un valore immateriale - artistico, storico, archeologico, archivistico, e così via - che ne determina la rilevanza culturale e sociale (nonché l’esigenza di tutela specifica).  In virtù di ciò, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pur sancendo il principio della libera circolazione delle merci nel mercato interno (artt. 34 e 35), consente agli Stati membri di imporre restrizioni e divieti al commercio per motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale (art. 36).

 

Sezione a cura di CBM & Partners 

© La riproduzione dei contenuti è riservata

Esportazione

L’esportazione di beni culturali dalla Svizzera non è soggetta ad autorizzazione. 

 

Esistono delle eccezioni:

 

Legge sul trasferimento dei beni culturali del 20 giugno 2003 (LTBC)

 

Beni culturali (art. 2, LTBC): bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza, appartenente alla categoria di cui l’art. 1 della convenzione UNESCO del 1970.

 

Elenco federale (art. 3, LTBC): vi sono iscritti i beni culturali di proprietà della Confederazione e di importanza significativa per il patrimonio culturale.

 

Effetti dell’iscrizione: 

  • i beni non possono essere acquistati né usucapiti,

  • il diritto di riconsegna è imprescrittibile;

  • è vietata l’esportazione definitiva.

 

È possibile richiedere un’autorizzazione per l’uscita temporanea dei beni iscritti all’elenco federale se giustificata da scopi di ricerca, conservazione o esposizione.

 

Elenco dei Cantoni (art. 4, LTBC): vi sono iscritti i beni culturali di proprietà cantonale e quelli di proprietà privata presenti nel Cantone, previo consenso dell’interessato.

 

L’esportazione dei beni iscritti nell’elenco cantonale è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte delle autorità cantonali competenti (art. 24, Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali del 13 aprile 2005, OTBC).

 

Ogni Cantone può regolare autonomamente la materia.

 

es. Legge sulla protezione dei beni culturali del Canton Ticino, 13 maggio 1997 (Art. 29):

 

  1. L’esportazione di un bene protetto fuori dal Cantone è soggetta all’autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.
  2. L’autorizzazione all’esportazione temporanea può essere negata quando non siano presentate sufficienti garanzie che l’oggetto ritorni integro nel Cantone.
  3. Le istituzioni culturali riconosciute sono per legge autorizzate all’esportazione temporanea. 

 

Esportazione: chi intende esportare beni culturali (non iscritti nell’elenco federale o cantonale) deve dichiararlo alla dogana (art. 4, LTBC), fornendo indicazioni sul tipo di bene culturale e dati precisi sul luogo di produzione o ritrovamento (art. 25, OTBC).

© La riproduzione dei contenuti è riservata