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approfondimenti normativi

L'arte oltre i suoi confini

La circolazione internazionale delle opere d’arte è una costante della storia.  Ciò che è mutato nel tempo è il valore che le comunità hanno attribuito a tali beni, a lungo considerati unicamente in virtù del loro pregio estetico e come strumento di manifestazione del potere, quest’ultimo assiduo (e interessato) committente.  A partire dal XIX secolo, le opere d’arte hanno progressivamente acquisito un valore identitario, divenendo elementi attorno ai quali le collettività si riconoscono e si aggregano.  Oggi il “bene culturale” è definito, in senso ampio, come “testimonianza avente valore di civiltà” (Commissione Franceschini, 1964). L’oggetto materiale che ne costituisce il supporto va dunque considerato non solo nella sua fisicità, ma quale veicolo di un valore immateriale - artistico, storico, archeologico, archivistico, e così via - che ne determina la rilevanza culturale e sociale (nonché l’esigenza di tutela specifica).  In virtù di ciò, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pur sancendo il principio della libera circolazione delle merci nel mercato interno (artt. 34 e 35), consente agli Stati membri di imporre restrizioni e divieti al commercio per motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale (art. 36).

 

Sezione a cura di CBM & Partners 

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Principale fonte normativa: Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.

 

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Beni sottoposti a restrizione all’uscita dai confini nazionali

Il patrimonio culturale spagnolo è composto, così come statuito dall’art. 1 della Ley 16/1985, da:

 

  • beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, paleontologico, archeologico, etnografico, scientifico o tecnico;

  • beni documentari e bibliografici, siti e zone archeologiche;

  • siti naturali, giardini e parchi aventi valore artistico, storico o antropologico;

  • beni che costituiscono il patrimonio culturale immateriale.

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Autorizzazioni all’uscita

L'uscita dal territorio spagnolo di uno qualsiasi dei beni mobili che compongono il patrimonio culturale richiede il previo ottenimento di una autorizzazione, che è possibile richiedere tramite moduli cartacei o attraverso il sito web del Ministerio de Cultura.

 

Vi sono tre tipi di autorizzazione:

 

  1. Definitiva;

  2. Temporanea con possibilità di vendita;

  3. Temporanea.

 

Le prime due sono dedicate alle richieste dei privati per la movimentazione di beni di interesse culturale.

 

Il terzo tipo riguarda i beni del patrimonio culturale spagnolo trasferiti temporaneamente all’estero per i seguenti scopi:

 

  • esposizione in mostre internazionali;

  • restauro all’estero delle opere d’arte;

  • studi scientifici.

 

Il termine massimo di permanenza all'estero per le opere esportate temporaneamente è di cinque anni, rinnovabile fino a dieci o venti anni, a seconda della categoria di opere esportate.

 

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Circolazione intra-UE

Per quanto riguarda la circolazione di beni culturali all'interno dell'Unione Europea, l’autorizzazione dovrà essere richiesta per i seguenti beni:

 

  • Beni culturali che hanno più di cento anni.

  • Beni inclusi nell'Inventario generale dei beni mobili del patrimonio storico spagnolo.

 

Divieti

Può essere richiesto unicamente un permesso di uscita temporaneo, mai definitivo o temporaneo con possibilità di vendita per:

 

  • Beni di interesse culturale o quelli per i quali è stato avviato un procedimento per l'inserimento in questa categoria di protezione.

  • Beni che sono state dichiarati non esportabili come misura precauzionale.

  • Beni di proprietà pubblica.

 

Uscita libera

I beni che hanno meno di 100 anni non necessitano di un permesso all’uscita, ma il soggetto che richiede l’uscita del bene deve presentare all’autorità competente una dichiarazione giurata o un altro documento per dimostrare l'età delle opere.

 

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Esportazioni extra-UE

Per quanto concerne l’esportazione in paesi extra-europei, una delle tre tipologie di autorizzazione andrà richiesta per le medesime categorie di beni previste per l’esportazione intra-europea.

 

Ai beni risalenti a meno di 100 anni si applica il Regolamento (CE) 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 sull'esportazione di beni culturali, che richiede l’ottenimento di licenza di esportazione per le merci che hanno tra i cinquanta e i cento anni ed il cui valore supera una determinata soglia di valore, differente in base alla tipologia di bene (€ 15.000 per disegni, stampe e fotografie, € 50.000 per le sculture, € 150.000 per i dipinti, € 30.000 per acquerelli, guazzi e pastelli etc.).

 

Uscita libera

Non è necessario alcun permesso per:

 

• Beni di età compresa tra i cinquanta e i cento anni il cui valore è inferiore alle soglie sopra indicate.

• Beni che hanno meno di cinquant'anni, di autori viventi o deceduti.

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Acquisto da parte dello Stato

In base all’art. 33 della Ley 16/1985, la presentazione al Ministero di una domanda di uscita temporanea con possibilità di vendita o di uscita definitiva è considerata un’offerta irrevocabile di vendita a favore dello Stato, il cui prezzo è il valore indicato nella domanda per il rilascio del permesso.

 

L'accettazione dell’offerta di vendita da parte dello Stato avviene con Ordinanza del Ministero della Cultura notificata all’interessato.

 

L'Amministrazione ha un termine di sei mesi per accettare o rifiutare espressamente l'offerta e, in caso di accettazione, avrà un anno per il pagamento.

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