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approfondimenti normativi
L'arte oltre i suoi confini
La circolazione internazionale delle opere d’arte è una costante della storia. Ciò che è mutato nel tempo è il valore che le comunità hanno attribuito a tali beni, a lungo considerati unicamente in virtù del loro pregio estetico e come strumento di manifestazione del potere, quest’ultimo assiduo (e interessato) committente. A partire dal XIX secolo, le opere d’arte hanno progressivamente acquisito un valore identitario, divenendo elementi attorno ai quali le collettività si riconoscono e si aggregano. Oggi il “bene culturale” è definito, in senso ampio, come “testimonianza avente valore di civiltà” (Commissione Franceschini, 1964). L’oggetto materiale che ne costituisce il supporto va dunque considerato non solo nella sua fisicità, ma quale veicolo di un valore immateriale - artistico, storico, archeologico, archivistico, e così via - che ne determina la rilevanza culturale e sociale (nonché l’esigenza di tutela specifica). In virtù di ciò, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pur sancendo il principio della libera circolazione delle merci nel mercato interno (artt. 34 e 35), consente agli Stati membri di imporre restrizioni e divieti al commercio per motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale (art. 36).
Sezione a cura di CBM & Partners
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Fonti normative principali: Export Control Act 2002; Export of Objects of Cultural Interest (Control) Order 2003
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Beni sottoposti a restrizione all’esportazione
Qualsiasi oggetto culturale fabbricato o prodotto più di 50 anni prima della data di esportazione e il cui valore superi determinate soglie necessita di una licenza di esportazione per poter uscire dal Regno Unito.
Quando un consulente ritiene che un oggetto possa qualificarsi come tesoro nazionale, esso viene sottoposto al parere del Reviewing Committee on the Export of Works of Art and Objects of Cultural Interest (RCEWA), che ne valuta l'importanza in base ai cosiddetti Waverley criteria, che si riferiscono:
al suo stretto legame con la storia e vita nazionale inglese (criterio storico);
alla sua eccezionale importanza estetica (criterio estetico);
al suo eccezionale significato per lo studio di una particolare branca dell’arte, della conoscenza o della storia.
Il tesoro nazionale non può essere esportato.
Per i tesori nazionali è possibile ottenere solo permessi temporanei di uscita dal Paese, per un periodo massimo di 3 anni, di solito rilasciati per esposizioni in istituzioni pubbliche straniere.
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Licenze di esportazione
Le licenze di esportazione per beni culturali sono rilasciate, per conto del Segretario di Stato per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport (DCMS), dall’Export Licensing Unit presso l’Arts Council.
Al di sotto delle soglie temporali e di valore previste (v. sotto) non è richiesto l’ottenimento di alcuna autorizzazione dello Stato per l’esportazione di un bene di interesse culturale, ma è sufficiente presentare domanda per il rilascio di una delle due tipologie di licenza c.d. aperta:
la licenza generale aperta di esportazione per oggetti di interesse culturale (Open general export licence - OGEL);
la licenza aperta di esportazione individuale (Open individual export licence - OIEL).
L'OGEL consente a qualsiasi esportatore la fuoriuscita permanente verso qualsiasi destinazione - ad eccezione di quelle sottoposte a embargo - a condizione che il valore dell’oggetto sia inferiore a quello specificato dalla legge per la tipologia di bene in questione, ossia:
• dipinto a olio o tempera di oltre 50 anni: < GBP 180.000;
• qualsiasi bene risalente a più di 50 anni (salvo eccezioni espressamente previste): < GBP 65.000;
• reperti archeologici trovati nel sottosuolo inglese e risalenti a più di 50 anni: GBP 0;
• documento o manoscritto (non stampato) di oltre 50 anni - GBP 0;
• disegno architettonico, scientifico o ingegneristico prodotto a mano più di 50 anni fa - GBP 0;
• positivo o negativo fotografico di oltre 50 anni - < GBP 10.000, etc.
L’OIEL è invece dedicata ad esportatori abituali e ne esistono quattro tipologie per i beni culturali:
Museums and Galleries OIEL, per l’esportazione temporanea fino a tre anni di oggetti di proprietà o sotto la tutela di musei e gallerie;
Objects of Cultural Interest OIEL, che permette l’esportazione permanente di qualsiasi bene importato nel Regno Unito entro 50 anni dalla data di esportazione;
Manuscripts OIEL;
Coins OIEL.
Se invece si intende esportare un bene culturale il cui valore è pari o superiore alle soglie di età e di valore previste per l’ottenimento dell’OGEL e che non può essere esportato nemmeno utilizzando una licenza individuale aperta OIEL, sarà necessario richiedere una licenza individuale (Individual Export Licence).
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Acquisto al valore di mercato
Qualora, in seguito alla domanda di esportazione, il Comitato di revisione esprima parere positivo sulla sussistenza di uno dei Waverley Criteria, verrà raccomandato al Segretario di Stato di rinviare la decisione sulla domanda di licenza di esportazione per un determinato periodo di tempo, al fine di consentire, a chi lo desideri, di effettuare un’offerta di acquisto a un prezzo pari o superiore a quello di mercato (“prezzo equo di mercato”), anch’esso raccomandato dal Comitato, per trattenere l’opera all’interno del Regno Unito.
Si apre così un periodo di c.d. split-deferral (rinvio frazionato). Se al termine del primo rinvio, normalmente di due mesi, vi è un potenziale acquirente che mostra la seria intenzione acquistare, il Comitato raccomanda che il Segretario di Stato estenda il periodo di differimento di un ulteriore periodo di tempo (di solito tre o quattro mesi). Se invece alla fine del periodo di differimento iniziale non si manifesta un serio interesse pubblico ad acquistare, il Comitato raccomanda che la licenza di esportazione venga concessa.
Raramente viene stabilito un ulteriore periodo di differimento, qualora un ente pubblico sia intenzionato ad acquisire l’oggetto e abbia una reale possibilità di reperire i fondi necessari per l’acquisto.
Qualora l’esportatore rifiuti un’offerta di acquisto proveniente da un ente pubblico o da un privato con l’impegno di esporre pubblicamente l’oggetto nel Regno Unito per almeno dieci anni, il Segretario di Stato, di norma, negherà il rilascio della licenza di esportazione.
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