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approfondimenti normativi

L'arte oltre i suoi confini

La circolazione internazionale delle opere d’arte è una costante della storia.  Ciò che è mutato nel tempo è il valore che le comunità hanno attribuito a tali beni, a lungo considerati unicamente in virtù del loro pregio estetico e come strumento di manifestazione del potere, quest’ultimo assiduo (e interessato) committente.  A partire dal XIX secolo, le opere d’arte hanno progressivamente acquisito un valore identitario, divenendo elementi attorno ai quali le collettività si riconoscono e si aggregano.  Oggi il “bene culturale” è definito, in senso ampio, come “testimonianza avente valore di civiltà” (Commissione Franceschini, 1964). L’oggetto materiale che ne costituisce il supporto va dunque considerato non solo nella sua fisicità, ma quale veicolo di un valore immateriale - artistico, storico, archeologico, archivistico, e così via - che ne determina la rilevanza culturale e sociale (nonché l’esigenza di tutela specifica).  In virtù di ciò, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pur sancendo il principio della libera circolazione delle merci nel mercato interno (artt. 34 e 35), consente agli Stati membri di imporre restrizioni e divieti al commercio per motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale (art. 36).

 

Sezione a cura di CBM & Partners 

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Principale fonte normativa: Kulturgutschutzgesetzes

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Beni sottoposti a restrizione all’uscita dai confini nazionali

Beni culturali nazionali (Art. 6 e 7 del Kulturgutschutzgesetzes - KGSG):

 

  • beni iscritti nel registro dei beni culturali di importanza nazionale;

  • beni di proprietà pubblica e nell'inventario di un istituto di diritto pubblico che conserva beni culturali;

  • beni di proprietà e gestiti da un ente che conserva beni culturali, finanziato principalmente da contributi pubblici; 

  • beni che fanno parte di collezioni d'arte federali o statali.

 

I beni culturali vengono iscritti nel registro dei beni culturali di importante nazionale da ogni Land se: 

 

  • sono particolarmente significativi per il patrimonio culturale della Germania, degli Stati federali o di una delle sue regioni storiche e crea così identità per la cultura della Germania;

  • la loro uscita dal Paese rappresenterebbe una perdita significativa per il patrimonio culturale tedesco.

 

Le opere di autori viventi possono essere inserite solo con il loro consenso. 

 

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Divieto di uscita

Ai sensi dell’art. 21, KGSG l'uscita di beni culturali è vietata se:

  • è stata avviata la procedura per l'iscrizione del bene culturale nel registro dei beni culturali di importanza nazionale e la decisione sulla registrazione non è ancora divenuta inappellabile;
  • non è disponibile la licenza richiesta per il bene culturale ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 27, o se non è stata concessa alcuna licenza ai sensi degli articoli 25, 26 o 27;
  • il bene culturale è stato importato illecitamente ai sensi dell'articolo 32;
  • il bene culturale è stato sequestrato ai sensi dell'articolo 33;
  • il bene culturale è stato trattenuto alla frontiera ai sensi dell'articolo 81.

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Licenze di uscita intra-UE

1.Licenza per l'uscita temporanea di beni culturali nazionali - Art. 22, 25, 26 e 27 KGSG: 

 

  1. licenza per beni culturali nazionali;

 

  1. licenza aperta generale: concessa alle istituzioni pubbliche che esportano regolarmente e temporaneamente beni culturali a fini di esposizione pubblica, restauro o ricerca;

  2. licenza aperta specifica: licenza temporanea relativa a un determinato bene culturale, se il bene culturale deve essere utilizzato o esposto ripetutamente all’estero; 

  3. licenza per l’uscita dei beni culturali ecclesiastici.

 

Il mancato rientro del bene nei termini stabiliti equivale a uscita illegale del bene (Art. 31 KGSG). 

 

2. Licenza per luscita permanente di beni culturali nazionali – Art. 23-24 KGSG 

 

Necessaria per l’uscita di beni culturali verso uno Stato membro EU, qualora il bene culturale superi le soglie previste dall’art. 24 KGSG, paragrafo 2.

 

La licenza viene negata se, in considerazione delle circostanze del singolo caso, sussistono interessi rilevanti prevalenti del patrimonio culturale tedesco.

 

In generale, ai fini dell'uscita permanente verso il mercato europeo si applicano le medesime soglie di età e il doppio dei limiti minimi di valore di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009.

 

Le soglie sono espressamente maggiorate per i seguenti beni culturali: 

 

  1. Quadri e pitture: 75 anni e € 300.000

  2. Statue, acquerelli, guazzi, pastelli: ≥ 75 anni e € 100.000

  3. Mosaici, incisioni, stampe, fotografie, manoscritti: ≥ 75 anni e € 50.000

  4. Archivi: ≥ 50 anni e € 50.000

  5. Mezzi di trasporto più vecchi di 75 anni: 150 anni e € 100.000

  6. Altri oggetti d’antiquariato: 100 anni e € 100.000

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Licenze di esportazione extra-UE

In base al Regolamento (CE) 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 sull'esportazione di beni culturali, è richiesto l’ottenimento di licenza di esportazione per le merci che hanno tra i cinquanta e i cento anni ed il cui valore supera una determinata soglia di valore, differente in base alla tipologia di bene (ad esempio € 50.000 per le sculture, € 150.000 per i dipinti, € 30.000 per acquerelli, guazzi e pastelli etc.).

 

Uscita libera

Non è necessario alcun permesso per:

• Beni di età compresa tra i 50 e i 100 anni il cui valore è inferiore alle soglie sopra indicate.

• Beni che hanno meno di cinquant'anni, di autori viventi o deceduti.

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Divieto di uscita e acquisto da parte dello Stato

Se la domanda di uscita permanente di un bene culturale registrato viene respinta, l'autorità federale suprema competente e le autorità dei Ländern possono valutare di effettuare un acquisto del bene culturale da parte o per conto di un’istituzione culturale che si trova nel territorio federale e che renderebbe il bene culturale accessibile al pubblico (art. 23, comma 6, KGSG). 

 

Il proprietario può accettare l'offerta di acquisto entro sei mesi. Se l'acquisto non viene concluso, è possibile presentare una nuova domanda di uscita, ma non prima di cinque anni dal rifiuto della domanda precedente.

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