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approfondimenti normativi

L'arte oltre i suoi confini

La circolazione internazionale delle opere d’arte è una costante della storia.  Ciò che è mutato nel tempo è il valore che le comunità hanno attribuito a tali beni, a lungo considerati unicamente in virtù del loro pregio estetico e come strumento di manifestazione del potere, quest’ultimo assiduo (e interessato) committente.  A partire dal XIX secolo, le opere d’arte hanno progressivamente acquisito un valore identitario, divenendo elementi attorno ai quali le collettività si riconoscono e si aggregano.  Oggi il “bene culturale” è definito, in senso ampio, come “testimonianza avente valore di civiltà” (Commissione Franceschini, 1964). L’oggetto materiale che ne costituisce il supporto va dunque considerato non solo nella sua fisicità, ma quale veicolo di un valore immateriale - artistico, storico, archeologico, archivistico, e così via - che ne determina la rilevanza culturale e sociale (nonché l’esigenza di tutela specifica).  In virtù di ciò, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pur sancendo il principio della libera circolazione delle merci nel mercato interno (artt. 34 e 35), consente agli Stati membri di imporre restrizioni e divieti al commercio per motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale (art. 36).

 

Sezione a cura di CBM & Partners 

© La riproduzione dei contenuti è riservata

Fonte normativa principale: Code du patrimoine (CdP)

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Beni sottoposti a restrizione all’uscita dai confini nazionali

  • Tesori nazionali: - art. L.111-1, CdP

 

  • beni appartenenti alle collezioni dei musei francesi; 

  • archivi pubblici risultanti dalla selezione prevista dagli articoli L. 212-2 e L. 212-3, così come i beni classificati come archivi storici in applicazione del Libro II; 

  • beni classificati come monumento storico; 

  • beni facenti parte del demanio pubblico mobile, ai sensi dell'articolo L. 2112-1 del Codice generale della proprietà pubblica;

  • altri beni di grande interesse per il patrimonio nazionale dal punto di vista storico, artistico, archeologico o della conoscenza della lingua francese e delle lingue regionali. 

 

È vietata l’uscita definitiva dai confini francesi.

 

È consentita l’uscita temporanea a fini di restauro, perizia, partecipazione ad una manifestazione culturale o deposito in una collezione pubblica (L 111-7). 

 

  • Beni culturali - all. 1 dell’art. R. 111-1, CdP

L'uscita temporanea o definitiva di beni culturali, diversi dai tesori nazionali, che presentano un interesse storico, artistico o archeologico è subordinata all'ottenimento di un certificato rilasciato dall'autorità amministrativa (L111-2, CdP).

 

Categorie di beni che necessitano di autorizzazione:

 

  1. antichità nazionali di qualunque provenienza (no monete) e oggetti archeologici aventi più di 100 anni (comprese le monete) provenienti direttamente da scavi o scoperte sottomarine: nessun limite di valore

  2. oggetti archeologici più antichi di 100 anni e monete, antecedenti al 1500, non direttamente     provenienti da scavi o scoperte sottomarine: > € 3.000,00;

  3. monete posteriori al 1° gennaio 1500 e più antiche di 100 anni non direttamente provenienti da scavi o scoperte sottomarine. > € 15.000,00; 

  4. elementi e frammenti di decorazione edilizia di carattere civile o religioso, aventi più di 100 anni: nessun limite di valore;

  5. dipinti e quadri che hanno più di 50 anni: > € 300.000,00;

  6. sculture (o copie ottenute con lo stesso metodo) che hanno più di 50 anni: > € 100.000,00;

  7. acquerelli, guazzi e pastelli di più di 50 anni: > € 50.000,00;

  8. disegni di più di 50 anni. > € 30.000,00; etc.

 

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Autorizzazioni per la circolazione intra-UE

  • Autorizzazione di uscita temporanea - art. L.111-7, CdP

Prevista sia per i beni culturali sia per i tesori nazionali, rilasciata per una durata proporzionata all’oggetto della richiesta per fini di restauro, svolgimento di perizie, partecipazione a manifestazioni culturali o deposito in una collezione pubblica. 

 

  • Certificato di uscita - art. L.111-2, CdP

Rilasciato unicamente per i beni culturali. Attesta in modo permanente (non ha un termine di efficacia) che il bene non ha carattere di tesoro nazionale. Per i beni la cui età non supera i cento anni, il certificato è rilasciato per un periodo rinnovabile di venti anni. 

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Autorizzazioni per l’esportazione extra-UE

Licenza di esportazione (art. 2, Regolamento (CE) 116/2009), temporanea o permanente, per l'uscita dal territorio dell'Unione Europea (Oltre ai documenti necessari intra-UE).

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Divieto di uscita ed acquisto da parte dello Stato

L’art. L.111-6, CdP prevede che, qualora per un bene culturale sia richiesto un certificato e questo sia rifiutato, lo stesso non potrà essere esportato per i successivi 30 mesi. 

 

Durante questi 30 mesi, lo Stato può presentare un’offerta di acquisto che tenga conto dei prezzi praticati sul mercato internazionale (art. L.121-1).

 

Qualora la proposta non sia ritenuta congrua dal proprietario, viene disposta una perizia sul valore del bene.

 

Se lo Stato non presenta alcuna offerta di acquisto entro due mesi dalla presentazione della perizia e dunque non esercita il proprio diritto di prelazione, il certificato di uscita non può essere negato.

 

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